Reagire alla violenza per le donne è difficile e complicato così come altrettanto difficile e complicato è il riconoscimento della violenza da parte delle istituzioni e del sociale.
I motivi per i quali è difficile reagire ad una violenza sono innumerevoli: denunciare una persona conosciuta, con la quale si condivide o si è condiviso un percorso di vita e costruito un progetto di vita, magari anche con dei figli in comune è sicuramente complicato. Il male ricevuto è un male inaspettato, doloroso da accettare e da riconoscere. La donna riconosce e prende consapevolezza della violenza in modo graduale tenuto anche conto che ai momenti di tensione si alternano momenti di riappacificazione e scuse ( ciclo della violenza) e la donna pertanto può decidere di dare una nuova opportunità al proprio partner nella speranza di un cambiamento, speranza che puntualmente verrà disattesa con il ripresentarsi di comportamenti violenti in una spirale continua.
Una volta deciso di denunciare, “essere creduta” diventa un percorso difficilissimo.
Non tutti i giudici, avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali, consulenti conoscono il ciclo della violenza e pertanto l’ambivalenza della donna, l’alternanza della donna tra il denunciare e minimizzare i fatti non sono ricondotti a quello che tutti gli esperti conoscono come il ciclo della violenza ma vanno ad influire sulla credibilità della donna.
Negli interrogatori delle forze dell’ordine si parla spesso di “ lite familiare”, di “ litigiosità” di “incomprensioni” derubricando e attribuendo minore importanza agli episodi di violenza .
Nelle aule giudiziarie penali la protagonista del processo è la donna, che viene interrogata sui suoi comportamenti, sulle proprie abitudini, deresponsabilizzando in questo modo le azioni dei violenti. Si assiste all’utilizzo di costrutti semantici subdoli: dolo d’impeto; scatti d’ira; gelosia; esplosione di rabbia: tutti concetti stereotipati e derivanti da convincimenti personali.
Nelle aule giudiziarie civili le relazioni degli Assistenti sociali e le CTU, non riconoscendo la differenza tra conflitto e violenza, riducono a conflittualità di coppia i REATI di violenza con una rincorsa alla genitorialità condivisa.
Se la madre ha diffidenza nei confronti dell’ex partner violento o se i figli rifiutano di incontrare il padre, si dovrebbe indagare meglio sulla situazione di violenza; alcune volte questo non succede e si riconduce l’atteggiamento della madre alla sindrome di alienazione genitoriale (PAS), costrutto peraltro ascientifico, in base al quale è la madre che risulta “ malevola” nei confronti dei figli, con tutti i successivi effetti sull’affidamento dei minori. Questi effetti sono ben conosciuti da tutti noi che frequentiamo le aule del Tribunale – dove i minori diventano e risultano “invisibili”, così come “invisibile” è la violenza assistita subita. Gli stessi operatori pertanto devono spogliarsi dei propri pregiudizi e stereotipi attraverso la formazione e l’acquisizione anche di competenze trasversali necessarie per meglio comprendere il fenomeno ed evitare il rischio della “vittimizzazione secondaria”.
La Vittimizzazione Secondaria
Accanto alla vittimizzazione primaria ( conseguenze dannose di natura fisica, psicologica, sociale ed economica che la vittima subisce dal reato) esistono ulteriori conseguenze: le vittimizzazioni secondarie ovvero quelle situazioni in cui le donne diventano vittima una seconda volta: nei tribunali, nei percorsi legali e sanitari, nella rappresentazione dei media, nel contesto sociale, nel giudizio delle scelte di vita.
La vittimizzazione secondaria consiste nel rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle Istituzioni susseguenti ad una denuncia. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza troppo spesso sottovalutata in tutti quei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima. In particolar modo da parte delle donne vittime di violenza da parte del partner o ex partner, come si può notare nella sentenza della Giudice Paola Di Nicola, n.2422/2019 , in cui a partire da pag. 22 esamina la vittimizzazione secondaria nel caso preso da lei in esame.
vittimizzazione-secondaria-maltrattamenti-resp-genitoriale-gup-roma-di-nicola-oscurata.pdfDownload
E queste risposte (prassi applicative) delle istituzioni derivano da stereotipi, pregiudizi, mancanza di formazione e mancanza di raccordo e incomunicabilità tra tutti i soggetti che intervengono su un caso concreto. Sappiamo bene quanti soggetti (che non comunicano tra loro!) possano intervenire in un caso concreto determinando incomprensioni e contraddizioni paradossali e quante prassi giudiziarie e sociali siano frutto di stereotipi, pregiudizi e mancanza di formazione. Nell’ultimo rapporto del Grevio – il gruppo di esperte europee contro la violenza di genere – che verifica ogni anno l’applicazione della Convenzione di Istanbul nei paesi firmatari, si evidenzia proprio come punto debole la pronuncia sull’affidamento dei figli. Si legge nel rapporto: “ Il racconto della violenza nei processi è talvolta mitigato, talvolta la donna stessa è considerata corresponsabile della violenza: è ritenuta provocatrice di una reazione del maltrattante. Il sistema in atto piuttosto che offrire protezione alla vittima e ai suoi figli sembra ritorcersi contro le madri che cercano di proteggere i loro bambini».
Secondo il GREVIO, c’è un vuoto di «canali di comunicazione tra la giustizia civile e penale e la mancanza di conoscenza del fenomeno della violenza di genere e le conseguenze che questa ha sui bambini che ne sono testimoni: in particolare i magistrati civili tendono a fare affidamento sulle conclusioni dei consulenti tecnici e delle assistenti sociali che spesso assimilano la violenza di genere al conflitto. Nei processi che riguardano l’affido dei minori, i padri che maltrattano richiedono frequentemente l’affido esclusivo o condiviso dei figli. Alla base l’idea di una possibile manipolazione materna. Il giudice, in attesa di valutare la condizione della madre e scongiurare che questa soffra il trauma della violenza, predispone il CTU, consulente tecnico d’ufficio, soprattutto nei casi in cui i figli rifiutano di incontrare il maltrattante. Sono questi alla fine a subire l’iter degli istituti o degli incontri protetti con il genitore, le madri patiscono la condizione di vittime alienate. Considerate manipolatrici, di fatto perdono la responsabilità genitoriale.
Accade che nei processi la violenza è confusa con i conflitti di separazione. Contribuisce ad alimentarla una formazione non adatta da parte dei soggetti consulenti. Sono tante, troppe, le donne che devono lottare in sede civile perché venga garantita una protezione in quanto vittime e un diritto in quanto madri e donne. Su simili vicende pesano le numerose archiviazioni che si registrano ogni anno nei tribunali: spesso chi denuncia non è creduto. Il rischio della vittimizzazione secondaria è che le donne possano scoraggiarsi di fronte a simili situazioni e che vengano spente sul nascere le idee di segnalazione. Molte donne non denunciano perché hanno paura di essere allontanate dai propri figli. Per questo servono piani mirati e misure di protezione.”
Nonostante il fatto che, soprattutto negli ultimi anni, si cerchi di dare risposte più immediate alle richieste delle donne, ove non si agisca sulla formazione e specializzazione degli operatori, la violenza istituzionale avrà ancora un ruolo determinante nel percorso di ogni donna che decida di reagire alla situazione primaria di violenza subita.
Risulta pertanto necessaria tanta formazione sul tema per accompagnare la donna nel duro percorso di uscita dalla violenza. Formazione ormai non più procrastinabile.
E’ di oggi, 27 maggio 2021, la sentenza della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo che condanna la sentenza della corte d’appello di Firenze che nel 2015 assolse i sei imputati di stupro di gruppo. La sentenza dei giudici di Firenze infatti, secondo la Corte Europea, violerebbe l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e all’integrità personale). Nel testo della sentenza della Corte Europea infatti si legge:
La Cour juge que les droits et intérêts de la requérante résultant de l’article 8 n’ont pas été
adéquatement protégés au vu du contenu de l’arrêt de la cour d’appel de Florence. En particulier,
les autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute
la procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande
importance compte tenu notamment de son caractère public.
Entre autres, la Cour estime injustifiées les commentaires concernant la bisexualité, les relations
sentimentales et les rapports sexuels occasionnels de la requérante avant les faits. Elle considère
que le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la
femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une
protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif
satisfaisant.
La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la
réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les
sexes. Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes
sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les
femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs
propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.
Traduzione:
La Corte rileva che i diritti e gli interessi della ricorrente ai sensi dell’articolo 8 non sono stati adeguatamente tutelati in considerazione del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. In particolare, le autorità nazionali hanno omesso di proteggere la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, e la redazione della sentenza ne costituisce parte integrante della più grande importanza, tenuto conto soprattutto della sua natura pubblica.
Tra le altre cose, la Corte considera ingiustificate le osservazioni riguardanti la bisessualità, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali della ricorrente prima del fatto. La Corte considera che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello trasmettono pregiudizi sul ruolo della
donna che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare la
protezione efficace dei diritti delle vittime della violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente.